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Ordinanza sugli impianti di medie dimensioni per motori a combustione, turbine a gas e motori a combustione interna

L'ordinanza sugli impianti di medie dimensioni a combustione, a turbina a gas e a motore a combustione interna (44a ordinanza sull'attuazione della legge federale sul controllo delle immissioni [44a BImSchV]) è entrata in vigore il 20 giugno 2019. Essa serve ad attuare la Direttiva UE 2015/2193 del 25 novembre 2015 (Direttiva MCP) sulla limitazione delle emissioni di determinati inquinanti da parte di impianti di medie dimensioni a combustione, turbine a gas e motori a combustione interna.

La direttiva riorganizza le normative esistenti per gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che non richiedono un'autorizzazione (1° BImSchV) e per gli impianti di combustione che richiedono un'autorizzazione (4° BImSchV, TA-Luft).

Oltre a limiti di emissione più severi e intervalli di misurazione più brevi, ciò comporta anche nuovi obblighi per i gestori degli impianti in termini di verifica, documentazione e comunicazione.

L'ordinanza regolamenta - indipendentemente dal combustibile utilizzato - la costruzione, la qualità e l'esercizio degli impianti di combustione, compresi gli impianti con turbine a gas e motori a combustione interna

  • con una potenza termica nominale di almeno 1 megawatt e inferiore a 50 megawatt, sia nel caso in cui richiedano un'autorizzazione sia nel caso in cui non richiedano un'autorizzazione, e
  • con potenza termica nominale inferiore a 1 megawatt, se richiedono un'autorizzazione.

L'ordinanza si applica agli impianti di combustione comune ai sensi dell'articolo 4 del 44° BImSchV se la potenza termica nominale è di almeno 1 megawatt. Se la potenza è superiore a 50 megawatt e l'impianto di combustione comune rientra nell'ordinanza sui grandi impianti di combustione (13° BImSchV), questa ha la precedenza sul 44° BImSchV. Ulteriori eccezioni sono contenute nella Sezione 1 (2) del 44° BImSchV.

Gli operatori devono registrare i loro impianti per via elettronica o per iscritto presso l'autorità di controllo delle immissioni della città di Jena, utilizzando un apposito modulo.

Informazioni dettagliate sulla registrazione degli impianti e il modulo corrispondente sono disponibili sul portale dei servizi della città:

Il 44° BImSchV obbliga, tra l'altro, i gestori di impianti ai sensi del § 1 del regolamento a registrare gli impianti

  • che erano già in funzione prima del 20/12/2018 o
  • sono stati approvati entro il 19 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 16 del BImSchG e messi in funzione entro il 20 dicembre 2018,

all'autorità di controllo delle immissioni della città di Jena entro il 1° dicembre 2023.

Gli impianti approvati solo dopo il 19 dicembre 2017 o messi in funzione dopo il 20 dicembre 2018 devono essere comunicati immediatamente. Gli impianti in costruzione devono essere notificati prima della messa in funzione.

Oltre alle informazioni contenute nell'Allegato 1 del 44° BlmSchV, il modulo di notifica contiene anche informazioni sulle modifiche rilevanti per le emissioni, sul cambio di gestore o sulla disattivazione definitiva di un impianto di combustione. Anche queste modifiche devono essere notificate con questo modulo.

Nel caso di impianti di combustione comuni ai sensi del § 4 del 44° BlmSchV, è necessario presentare un modulo di notifica separato per ogni singolo impianto con una potenza termica nominale di almeno 1 megawatt.

L'autorità di controllo delle emissioni della città di Jena esegue la procedura di notifica dopo la restituzione del modulo di notifica e rende accessibili al pubblico le informazioni contenute nel registro dell'impianto sul sito web della città di Jena , in conformità alle disposizioni sull'accesso alle informazioni ambientali(Registro dell'impianto 44th BImSchV [PDF]) (§ 36 del 44th BImSchV).

Ai sensi del § 7 del 44° BImSchV, il gestore deve documentare le ore di funzionamento dell'impianto, il tipo e la quantità di combustibili utilizzati, i malfunzionamenti/guasti del sistema di depurazione dei fumi e i superamenti dei valori limite di emissione e le relative misure adottate e presentarli all'autorità di controllo delle emissioni della città di Jena su richiesta.

Inoltre, è necessario conservarel'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di combustione o la prova di registrazione dell'impianto di combustione da parte dell'autorità competente e, se disponibile, la versione aggiornata dell'autorizzazione o della registrazione, nonché le informazioni inviate dall'autorità competente relative all'autorizzazione o alla prova di registrazione e i risultati del monitoraggio.

La Sezione 3 del 44° BImSchV descrive gli obblighi di ampia portata per i gestori degli impianti in merito alle misurazioni periodiche da effettuare nei gas di scarico degli impianti di combustione. L'obbligo di fornire prove inizia per alcuni degli impianti esistenti prima del 20 giugno 2020 (si veda la Sezione 31 del 44° BImSchV). I rapporti di misurazione devono essere presentati all'autorità immediatamente dopo le misurazioni. Per gli obblighi di misurazione devono essere osservate ampie esenzioni.

Posizione

Squadra di controllo delle immissioni

Am Anger 26
07743 Jena
Germania

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