
Impianti secondo l'ordinanza sugli incidenti pericolosi
Le installazioni in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità o che possono emergere in caso di incidente rientrano nell'ambito di applicazione dell'Ordinanza sugli incidenti rilevanti.
Gli impianti con incidenti pericolosi devono essere monitorati regolarmente. È stato predisposto un piano di monitoraggio per garantire che gli impianti della città di Jena che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sugli incidenti pericolosi siano monitorati in modo pianificato e comprensibile.
Ordinanza sugli incidenti pericolosi
L'ordinanza sugli incidenti pericolosi (12° BImSchV)(Link ist extern) è la normativa centrale per la sicurezza tecnica degli impianti industriali in cui vengono manipolate grandi quantità di sostanze pericolose. Essa specifica i requisiti di precauzione e prevenzione dei pericoli per i gestori e le autorità.
L'ordinanza serve a trasporre nel diritto tedesco la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso III). Questa direttiva è stata recepita nel diritto tedesco con:
- Modifica della legge federale sul controllo delle immissioni del 30 novembre 2016 (Gazzetta ufficiale federale I n. 57, pag. 2749)
- Modifica dell'ordinanza sugli incidenti rilevanti del 09.01.2017 (Gazzetta ufficiale federale I n. 3, pag. 47); in vigore dal 14.01.2017.
L'applicazione dell'ordinanza sugli incidenti rilevanti dipende esclusivamente dalla presenza di determinate quantità di sostanze pericolose. L'Allegato I contiene soglie quantitative specifiche per sostanze nominate come il cloro o l'ossido di propilene e per determinate categorie di pericolo.
Secondo la Sezione 2 (1) dell'Ordinanza della Turingia sulla regolamentazione delle responsabilità e il trasferimento delle autorizzazioni nei settori del controllo delle immissioni e dello scambio di emissioni di gas a effetto serra, la città di Jena è l'autorità di controllo competente per gli impianti che richiedono e non richiedono un'autorizzazione ai sensi della legge federale sul controllo delle immissioni. In particolare, è responsabile dell'esecuzione del monitoraggio ai sensi delle Sezioni 52, 52a BImSchG e delle Sezioni 16 e 17 dell'Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12° BImSchV).
Monitoraggio delle aree operative
Gli stabilimenti soggetti all'ordinanza sugli incidenti rilevanti devono essere monitorati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16 "Sistema di monitoraggio" e dell'articolo 17 "Piano di monitoraggio e programma di monitoraggio" dell'ordinanza sugli incidenti rilevanti.
Il monitoraggio comprende ispezioni in loco delle aree operative a intervalli regolari da parte dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo verifica le misure tecniche, organizzative e gestionali adottate dal gestore per prevenire gli incidenti rilevanti o per ridurne il più possibile gli effetti.